Tasse al 7% per i pensionati che vanno a Sud

buongiorno
Nel maxi emendamento è prevista una flat tax al 7% per i pensionati residenti all'estero, da almeno 5 anni, che scelgano di trasferire la residenza in un comune con meno di 20 mila abitanti in una regione del sud Italia, scegliendo tra Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Il beneficio di un'aliquota fissa al 7% varrà però per soli 5 anni.

Hanno fatto la solita stronz... all'italiana, ma secondo te, uno che non paga le tasse fuori dall'Italia, rientra per pagare il 7% per soli 5 anni?? ma di cosa stiamo parlando?.....

COSTANS ha scritto :

Hanno fatto la solita stronz... all'italiana, ma secondo te, uno che non paga le tasse fuori dall'Italia, rientra per pagare il 7% per soli 5 anni?? ma di cosa stiamo parlando?.....


e da prendere in considerazione dopo i 10 anni di RNH in Portogallo

Chumy ha scritto :
COSTANS ha scritto :

Hanno fatto la solita stronz... all'italiana, ma secondo te, uno che non paga le tasse fuori dall'Italia, rientra per pagare il 7% per soli 5 anni?? ma di cosa stiamo parlando?.....


e da prendere in considerazione dopo i 10 anni di RNH in Portogallo


Mi hai letto nel pensiero 😀

E magari dopo i 5 rientrare in Portogallo e farsene altri 10.

Sarà fattibile ?

Per essere fattibile, lo potrebbe essere (perlomeno se uno decide di non fare tutti i 5 anni prospettati, ma solo una parte)....tutto sta a vedere se il PT ci/vi riprenderà indietro alle stesse condizioni iniziali (mi pareva si fosse citato già qualcosa a tal riguardo, proprio nel Forum...inteso come interruzione volontaria dell'esenzione dei 10 anni).
In ogni caso , essendo comunque passati i 10 anni (almeno 5 prima e almeno i 5 in Itaglia) , puo' essere che l'esenzione vada a morire gia' di suo.
Comunque, per quel poco che ne so, l'Itaglia non ha mai fatto nulla per nulla, tantomeno ci hanno mai regalato qualcosa.....meditate!!
Ma poi credo sia anche incostituzionale: ma perche' io da sempre resisdente in Itaglia, se mi trasferisco al Sud non ho alcuna esenzione e se invece uno lo fa per rientro avrà questa riduzione delle tasse?

Saluti

abbiamo letto l'ottima notizia
vorrà dire che se la cosa sarà confermata dai prossimi governi del nostro politicamente ondivago paese, alla fine dei sette anni che mi restano in Portogallo potro' pensare di trasferirmi in Italia, dopo 35 anni da espatriato
ho già scelto la zona: Roccaraso o Pescasseroli, sarà sempre meglio della Bulgaria
Comunque in sette anni tanta acqua dovrà passare sotto i ponti,
buone feste a tutti
Dario

Roger_padano ha scritto :

Per essere fattibile, lo potrebbe essere (perlomeno se uno decide di non fare tutti i 5 anni prospettati, ma solo una parte)....tutto sta a vedere se il PT ci/vi riprenderà indietro alle stesse condizioni iniziali (mi pareva si fosse citato già qualcosa a tal riguardo, proprio nel Forum...inteso come interruzione volontaria dell'esenzione dei 10 anni).
In ogni caso , essendo comunque passati i 10 anni (almeno 5 prima e almeno i 5 in Itaglia) , puo' essere che l'esenzione vada a morire gia' di suo.
Comunque, per quel poco che ne so, l'Itaglia non ha mai fatto nulla per nulla, tantomeno ci hanno mai regalato qualcosa.....meditate!!
Ma poi credo sia anche incostituzionale: ma perche' io da sempre resisdente in Itaglia, se mi trasferisco al Sud non ho alcuna esenzione e se invece uno lo fa per rientro avrà questa riduzione delle tasse?

Saluti


Riflettevo sul fatto che facendo il cambio di residenza - in maniera opportuna, direi a scadenza dei 10 anni in Portogallo - e passandone 5 in Italia, si ri-dovrebbe maturare il requisito di non aver avuto residenza nei 5 anni precedenti in Portogallo, e quindi di poter richiedere nuovamente lo status RNH.

Detto ciò la credibilità dell'Italia di mantenere patti precedentemente stipulati con il cittadino tende allo 0 assoluto.

DARIO ALFREDO VIALE ha scritto :

abbiamo letto l'ottima notizia
vorrà dire che se la cosa sarà confermata dai prossimi governi del nostro politicamente ondivago paese, alla fine dei sette anni che mi restano in Portogallo potro' pensare di trasferirmi in Italia, dopo 35 anni da espatriato
ho già scelto la zona: Roccaraso o Pescasseroli, sarà sempre meglio della Bulgaria
Comunque in sette anni tanta acqua dovrà passare sotto i ponti,
buone feste a tutti
Dario


Ottima scelta. Roccaraso e Pescasseroli sono belle sia d'inverno che d'estate. Si mangia bene e l'aria è frizzantina. Se ti piace anche sciare per me e' il miglior comprensorio del centro Italia.

Bravo Dario,
hai scelto due zone  d'Abruzzo meravigliose!
un amico qua già ce l'hai....me:)
Emilio

per tutti ....      :sosad::sosad:   

Buona lettura, e Buon Natale  :kiss:

PS  per Dario
Mi sa che dovrai rivalutare la Bulgaria tuo malgrado ,  guarda che non è così male   :huh:

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pensionioggi.it/notizie/fisco/arriva-la-flat-tax-al-7-per-i-pensionati-stranieri-che-si-trasferiscono-al-sud-978979

Ok alla flat tax per incentivare i pensionati stranieri a trasferire la residenza in Italia.
La legge di bilancio per il 2019 prevede all'articolo 1, co. 237 che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
L'agevolazione interesserà, quindi, solo la porzione di reddito estero e sarà a disposizione delle persone fisiche, sia stranieri che italiani residenti all'estero, percettori però di pensioni erogate da enti previdenziali stranieri. La prima conseguenza della disposizione è che restano esclusi gli italiani trasferiti all'estero che hanno ottenuto la detassazione della pensione interamente italiana. Quest'ultimi, pertanto, non potranno godere dell'imposta sostitutiva in caso di rientro in Italia.

L'opzione nella dichiarazione dei redditi
L'opzione per il regime fiscale più favorevole avverrà nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed avrà efficacia da tale periodo d'imposta per i successivi cinque anni. La norma prevede alcuni vincoli. Prima di tutto può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Inoltre possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. A tale fine gli interessati indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Gli interessati possono anche manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

@Chumy

Non vale per chi rientra dopo 10 anni dal Portogallo ma con pensione INPS contributi Italiani purtroppo!

Tino